1. I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
2. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico; a tale fine, a ciascun istituto è addetto un cappellano. Ministri ed esponenti di religione diversa dalla cattolica hanno diritto ad accedere agli istituti e ad incontrare i detenuti e gli internati per esercitare la loro missione.