Art. 35.
(Religione e pratiche di culto).

      1. I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
      2. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico; a tale fine, a ciascun istituto è addetto un cappellano. Ministri ed esponenti di religione diversa dalla cattolica hanno diritto ad accedere agli istituti e ad incontrare i detenuti e gli internati per esercitare la loro missione.

 

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      3. I detenuti e gli internati appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, la assistenza dei ministri o esponenti del proprio culto e di celebrarne i riti con la periodicità propria degli stessi.